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Consulenti del Lavoro e Società tra professionisti (Stp)
Presentazione
L'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n.183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2012), ha introdotto nell'ordinamento italiano le Società tra professionisti (di seguito ‘Stp').
La costituzione delle Stp viene consentita per l'esercizio esclusivo di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.
Sono ammessi in qualità di soci delle Stp:
1) professionisti iscritti a Ordini, Albi e Collegi, che in ogni caso devono essere in numero e con capitale sociale tale da detenere la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni e nelle decisioni della Stp;
2) cittadini degli Stati membri del'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante;
3) soggetti non professionisti, solo per svolgere prestazioni tecniche o con finalità di investimento.
L'esecuzione degli incarichi professionali conferiti alla Stp deve essere eseguito solo dai soci professionisti, in funzione della capacità professionale richiesta.
Con successivo decreto 8 febbraio 2014 n. 34 del Ministero della giustizia (di seguito ‘Regolamento') è stata adottata la prevista disciplina dei criteri e delle modalità di designazione del socio professionista per l'esecuzione dell'incarico nonché per l'assoggettamento della Stp al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulti iscritta. Tale Regolamento, infatti, impone in capo alle Stp l'obbligo di iscrizione in una sezione speciale degli Albi e dei Registri tenuti presso l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La Stp multidisciplinare è iscritta presso l'Albo o il Registro dell'Ordine o Collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello Statuto o nell'atto costitutivo.
Inoltre, il Regolamento impone obblighi di informazione verso i clienti, disciplina i casi di incompatibilità e definisce i necessari requisiti di onorabilità.
Tuttavia, né la citata legge 183/2011 né il successivo Regolamento prendono in esame la definizione dell'assoggettamento contributivo a fini previdenziali dei volumi d'affari IVA e dei redditi professionali derivanti dalle attività svolte dalle Stp.
L'ENPACL, con delibera n. 68, adottata dal Consiglio di Amministrazione il 6 maggio 2014, approvata dai Ministeri vigilanti con nota del 30 luglio 2014, di cui all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014, ha fornito agli iscritti una soluzione interpretativa, nel rispetto della impostazione generale del sistema previdenziale, a garanzia della sua sostenibilità nonché dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali.
Al riguardo, deve innanzitutto rilevarsi che, come prescritto dal combinato dell'articolo 4, lettera a) e articolo 8 della più volte citata legge 183/2011, le Stp devono prevedere sin dal proprio atto costitutivo l'esercizio in via esclusiva di una o più attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico. In conseguenza, ogni incarico deve essere eseguito unicamente da soci che siano in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio della prestazione richiesta.
Pertanto, deve senz'altro dedursi che tutti i compensi prodotti dalle Stp, frutto esclusivamente della prestazione eseguita da soci professionisti, devono essere assoggettati a contribuzione obbligatoria, integrativa e soggettiva, come disciplinata dagli ordinamenti delle rispettive gestioni previdenziali.
Da ultimo, con sentenza n. 14684 del 29 agosto 2012, la Corte di Cassazione ha ritenuto di ampliare il concetto di attività professionale all'evoluzione delle competenze tecniche che costituiscono il bagaglio professionale dell'iscritto nonché alla normativa che regola l'esercizio delle attività professionali. Inoltre, i Giudici hanno affermato che si possa escludere la sussistenza dell'obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia ravvisabile in concreto un intreccio tra tipo di attività e conoscenze tipiche del professionista, tesi precedentemente suggerita dalla Corte Costituzionale ed avallata dalla stessa giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo, la Consulta, con sentenza n. 402/1991, aveva già ritenuto che il prelievo contributivo è collegato all'esercizio professionale e, nella stessa direzione, si sono espressi i Giudici di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza n. 20670/2004) affermando che è la oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività in concreto svolta a comportare l'inclusione dei relativi compensi tra i corrispettivi che concorrono a formare la base di calcolo del contributo soggettivo obbligatorio e del contributo integrativo dovuti alle Casse di previdenza.
Fermi tali precedenti, nella citata sentenza n. 14684/2012, la Cassazione ha ribadito come il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione sia dato dalla connessione tra l'attività (da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui tale attività si fonda.
La citata delibera dell'ENPACL n. 68/2014 disciplina in via analogica gli obblighi contributivi in capo ai Consulenti del Lavoro che siano soci di una Stp, prevedendo quanto segue.
Per quanto riguarda la contribuzione integrativa:
1. la Stp è tenuta ad applicare la maggiorazione percentuale del 4%, a titolo di contributo integrativo, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA;
2. il Consulente del Lavoro è obbligato a dichiarare e versare all'ENPACL l'ammontare di tale maggiorazione, calcolato applicando al volume d'affari complessivo della Stp la percentuale di partecipazione agli utili spettante al professionista stesso;
3. nel caso in cui tra i soci della società siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione agli utili di cui al precedente punto 2. deve essere riproporzionata, escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti.
Per quanto riguarda la contribuzione soggettiva:
1. Il reddito prodotto dalla Stp costituisce, ai soli fini previdenziali, reddito professionale e, quindi, da assoggettare al contributo soggettivo in capo ai singoli soci professionisti, nei limiti disciplinati dal Regolamento di previdenza e assistenza dell'ENPACL per quanto attiene i soci Consulenti del Lavoro.
2. La base imponibile per la determinazione del reddito di cui al precedente punto 1. è costituita dalla quota di reddito dichiarato dalla Stp ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili. Al riguardo, si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l'assemblea della società abbia eventualmente riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci.
Sul tema è intervenuto anche il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
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