Totalizzazione (D. Lgs. n. 42/2006 e successive modificazioni)

La totalizzazione consente di utilizzare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti maturati presso l'Enpacl o altre gestioni previdenziali per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità, a superstiti e costituisce una alternativa alla ricongiunzione onerosa. 

La totalizzazione riguarda tutti i periodi assicurativi: non è possibile la totalizzazione parziale sia per quanto riguarda le gestioni previdenziali (es. non si può chiedere di unificare i periodi di due gestioni previdenziali ENPACL e INPS se l'assicurato ha versato contributi anche alla Cassa Ragionieri) sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione (es. non si può chiedere di unificare 10 anni di contribuzione ENPACL se risulta un periodo contributivo di 12 anni). 
La pensione totalizzata è pagata direttamente dall'Inps, restando ovviamente a carico di ciascuna gestione l'onere delle singole quote.

Per il riconoscimento della pensione in totalizzazione è necessario non essere titolari di trattamento pensionistico autonomo in alcuna delle gestioni in cui si è stati iscritti. 
La pensione di invalidità Enpacl, se definitiva, preclude il diritto a ottenere la pensione totalizzata.

Domanda
La domanda di pensione in totalizzazione deve essere presentata alla gestione presso cui, da ultimo, si è o si è stati iscritti. A questa spetta l'onere di verificare che risultino maturati tutti i requisiti previsti per il riconoscimento del diritto a pensione. Ciascuna gestione determina la quota pensionistica di propria competenza.

Requisiti e decorrenze
Le prestazioni conseguibili con la totalizzazione, in presenza del requisito della regolarità contributiva,  sono:
-pensione di vecchiaia: i requisiti e la decorrenza sono riportati nella tabella A; 
-pensione di anzianità: i requisiti e la decorrenza sono riportati nella tabella B; 
-pensione di inabilità: con i requisiti e le decorrenze previste nella gestione di iscrizione al momento dell'evento inabilitante (1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e/o della cancellazione); ) ; 
-pensione indiretta ai superstiti: con i requisiti e le decorrenze previste nella gestione di iscrizione al momento del decesso dell'iscritto (1° giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa).

Tabella A 

 Maturazione requisiti     Età     Contributi
(anni)
 Finestra 
(dalla maturazione dei requisiti)
2021 66 20 18 mesi
2022 66 20 18 mesi
2023 66 20 18 mesi
2024 66 20 18 mesi

 

Tabella B 

 Maturazione requisiti Contributi
(anni)
 Finestra 
(dalla maturazione dei requisiti) 
2021 41 21 mesi
2022 41 21 mesi
2023 41 21 mesi
2024 41 21 mesi

 

Misura della pensione

La pensione totalizzata è di norma calcolata col sistema contributivo. Tuttavia, se l'anzianità contributiva maturata presso l'Enpacl è pari o superiore a quella minima necessaria per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, si applica il più favorevole sistema di calcolo previsto dalla normativa dell'Ente