Sistema sanzionatorio
in presenza di dichiarazione
Nella tabella seguente è indicato il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 50 del Regolamento di previdenza e assistenza per i casi di mancato versamento alla scadenza della contribuzione soggettiva o integrativa in presenza di dichiarazione del volume di affari IVA e del reddito professionale resa dall’iscritto.
A ciò deve aggiungersi la sanzione fissa (40/200 euro) per eventuale tardività della dichiarazione.
art. 50 | =< 90 gg | TUR | + 3 punti | importo min. | TUR: zero |
> 90 gg | TUR | + 6 punti | importo min. | ||
La sanzione non potrà, in alcun caso, essere superiore al 40% della quota capitale per ciascuna contribuzione. | |||||
Al raggiungimento del tetto massimo della sanzione prevista (40%), sul debito contributivo maturano interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR 602/1973 | Interessi di mora: |
in assenza di dichiarazione
Nella tabella seguente è indicato il sistema sanzionatorio previsto dall' articolo 50 del Regolamento di previdenza e assistenza in assenza di dichiarazione del volume di affari IVA e del reddito professionale resa dall’iscritto e di accertamento della contribuzione soggettiva o integrativa effettuato mediante i dati fiscali.
A ciò deve aggiungersi la sanzione fissa (200 euro) per la omissione della dichiarazione.
art. 50 | sanzione del 30% calcolata in ragione d'anno | |||||
La sanzione non potrà, in alcun caso, essere superiore al 100% della quota capitale per ciascuna contribuzione. | ||||||
Al raggiungimento del tetto massimo della sanzione prevista (100%), sul debito contributivo maturano interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR 602/1973 | Interessi di mora: 2.68%
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Regolamento di previdenza e assistenza