Contributi obbligatori
(adempimenti e modalità di versamento)
Contributo soggettivo | Pari al 12% del reddito professionale prodotto in forma individuale o associata nell'anno 2023. Il reddito minimo/massimo imponibile è pari ad euro 19.964/111.565. È dovuto dai Consulenti del Lavoro iscritti all'Ente, compresi i pensionati iscritti. Giova rammentare che il ‘Regolamento di previdenza e assistenza’ prevede in favore dei neo iscritti con meno di 35 anni di età, per l'anno di iscrizione e per i quattro anni solari successivi, nonché in favore dei pensionati di vecchiaia, anzianità e vecchiaia anticipata, la possibilità di versare la contribuzione soggettiva nella misura del 6 per cento del reddito professionale. Il contributo soggettivo minimo dell’anno 2024 è pari ad euro 2.396 (1.198 nella misura ridotta) ed è corrisposto dagli iscritti in n. 4 rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre. L’eventuale eccedenza, derivante dalla dichiarazione obbligatoria, è frazionabile in un massimo di 4 rate mensili consecutive di pari importo, entro il termine di ciascun mese da settembre a dicembre 2024. |
Contributo integrativo | È calcolato applicando la percentuale del 4% su tutti i compensi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA. Gli iscritti sono tenuti al relativo versamento all'Ente, indipendentemente dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore. È comunque dovuto un contributo integrativo minimo (euro 348) da versare con la scadenza di settembre 2024. L’eventuale eccedenza, derivante dalla dichiarazione obbligatoria, è frazionabile in un massimo di 4 rate mensili consecutive di pari importo, entro il termine di ciascun mese da settembre a dicembre 2024. |
Dichiarazione obbligatoria e versamento | Entro il 30 settembre 2024, tutti i Consulenti del Lavoro che risultino iscritti, anche per frazione d'anno all'Albo professionale, devono comunicare all'Ente, esclusivamente in via telematica, l'ammontare del reddito professionale e del volume d'affari ai fini IVA, conseguito e prodotto nell'anno 2023 nonché versare il contributo soggettivo e il contributo integrativo, secondo le modalità e scadenze sopra riportate. Il numero delle rate può essere liberamente determinato dall'iscritto in sede di dichiarazione, anche differenziando il numero delle rate tra contributo soggettivo e contributo integrativo. Le rate sono consecutive, non sono gravate da interessi e possono essere pagate mediante: il modello F24; |
Contributo di maternità | La misura del contributo di maternità per l'anno 2024 è pari a 51,41 €, ed è versato con la rata di settembre 2024. |
Versamenti spontanei in acconto | Collegandosi alla propria area riservata dei servizi Enpacl on line, è possibile per ciascun iscritto effettuare, fino al 20 agosto 2024, versamenti spontanei in acconto, a titolo di contribuzione obbligatoria, senza la necessità di specificare la tipologia di contributo (soggettivo o integrativo). I versamenti spontanei costituiscono anticipazioni della contribuzione obbligatoria (soggettivo e integrativo) dovuta per l’anno 2024. La procedura per l’inoltro telematico della domanda è reperibile nell’area riservata dei Servizi Enpacl on line alla voce di menu “Contribuzione-Versamenti in acconto”. La modalità di pagamento (pago PA o modello F24 ordinario) può essere scelta in fase di compilazione della domanda stessa. Per ogni versamento spontaneo c'è piena libertà di determinazione degli importi. In sede di dichiarazione, ossia entro il 30 settembre 2024, si deve effettuare la ripartizione di quanto versato. In tale occasione, infatti, gli iscritti devono decidere a che titolo imputare le anticipazioni e scegliere se versare la contribuzione soggettiva e/o la contribuzione integrativa in unica soluzione ovvero a rate. |