Reversibilità (superstite di pensionato)
Aventi diritto e misura della pensione
Le pensioni di vecchiaia, anzianità (previgente normativa), vecchiaia anticipata, inabilità, invalidità rendita, pensione contributiva (previgente normativa) e pensione aggiuntiva, sono reversibili ai superstiti nelle seguenti misure:
• 60% al coniuge;
• 20% a ciascun figlio minorenne o maggiorenne inabile al lavoro;
La quota totale erogabile non può superare comunque il cento per cento.
In mancanza del coniuge o al suo decesso:
• 60% a un figlio minorenne o maggiorenne inabile al Lavoro;
• 80% a due figli minorenni o maggiorenni inabili al Lavoro;
• 100% a tre o più figli minorenni o maggiorenni inabili al Lavoro.
In mancanza del coniuge o dei figli la pensione spetta:
• nella misura del 50% al genitore inabile al lavoro purché privo di reddito o con redditi non superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento;
• nella misura del 60% a due genitori inabili al lavoro purché privi di reddito o con redditi non superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento.
Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso seguito e, comunque, non oltre il compimento del 21° o 26° anno di età nel caso si tratti, rispettivamente, di studi medi o di studi universitari.
Decorrenza
La pensione di reversibilità decorre dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato.
Rivalutazione delle pensioni
Gli importi di tutte le pensioni erogate sono rivalutati annualmente in base alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica.