FAQ - Previdenza
Nell’anno 2024, la pensione di vecchiaia si matura in presenza dei seguenti 3 requisiti:
- anagrafico: almeno 69 anni di età;
- contributivo: almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione all’ENPACL;
- misura: l’importo minimo della pensione deve essere almeno pari a 5 volte il contributo soggettivo minimo 2024. Si prescinde da tale misura se l’interessato ha raggiunto l’età di 70 anni;
- regolarità nel versamento dei contributi obbligatori dovuti all’ENPACL.
Il pensionato iscritto sarà tenuto al versamento della contribuzione soggettiva obbligatoria e della contribuzione integrativa e avrà diritto all'aggiornamento triennale dell'importo della pensione percepita, a titolo di supplemento.
La quota di pensione relativa alla contribuzione versata prima dell’anno 2013 è calcolata in base alla previgente normativa regolamentare (ossia in misura fissa) mentre la quota derivante dai contributi versati dal 1 gennaio 2013 è determinata in funzione del montante contributivo effettivamente maturato (metodo contributivo), nel rispetto del principio del pro rata temportis.
Nell’anno 2024, la pensione di vecchiaia anticipata si matura in presenza dei seguenti 3 requisiti:
- anagrafico: almeno 60 anni di età;
- contributivo: almeno 40 anni di iscrizione e contribuzione all’ENPACL;
- regolarità contributiva. In caso di rateazione dei debiti contributivi, la regolarità si determina con il versamento dell'ultima rata.
Si. I pensionati di vecchiaia anticipata che abbiano maturato almeno 40 anni di iscrizione e contribuzione all'Ente e che abbiano mantenuto l’iscrizione all'Albo, sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi previsti dalla normativa. Tali versamenti daranno diritto ogni 3 anni ad un supplemento di pensione. I pensionati di vecchiaia e vecchiaia anticipata iscritti all'Ente possono optare per l’applicazione dell'aliquota contributiva del 6%, da applicarsi sul reddito professionale di Consulente del Lavoro.
La pensione di inabilità è corrisposta all'iscritto a condizione che:
• la capacità all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale, purché l'evento si sia verificato dopo l'iscrizione all'Ente e la domanda presentata in costanza di rapporto assicurativo;
• risulti maturato il requisito di almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. Si prescinde da tale requisito se l'inabilità è causata da infortunio;
• la posizione contributiva sia regolare.
La decorrenza della pensione è subordinata alla cancellazione dall'Albo dei Consulenti del Lavoro. Il Consulente è tenuto a richiedere la cancellazione, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento della pensione. In tal caso, la pensione è corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cancellazione dall'Albo.
In qualsiasi momento entro i 10 anni successivi al pensionamento. A 75 anni la pensione è definitiva.
Assolutamente no. La domanda deve essere presentata in costanza di iscrizione all'Ente, pena la ricusazione.
La pensione di invalidità è corrisposta all'iscritto a condizione che:
• la capacità all'esercizio della professione sia ridotta, in modo continuativo, a meno di un terzo a causa di malattia o infortunio;
• risulti maturato il requisito di almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, ovvero 5 anni di iscrizione e contribuzione se l'invalidità è causata da infortunio;
• la posizione contributiva sia regolare.
Sussiste il diritto anche quando la riduzione preesista al rapporto previdenziale, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
Nell'ipotesi di aggravamento delle condizioni che hanno dato luogo alla pensione di invalidità il pensionato può chiedere, purché iscritto, la trasformazione della pensione in trattamento di inabilità.
La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.
Il pensionato di invalidità, che mantiene l'iscrizione all'Albo, continua a versare il contributo soggettivo e quello integrativo che saranno successivamente valorizzati nella pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata.
Le pensioni di vecchiaia, anzianità (previgente normativa), vecchiaia anticipata, inabilità, invalidità nonché la rendita (previgente normativa) sono reversibili ai superstiti.
Ai superstiti di Consulente del Lavoro deceduto in costanza di rapporto assicurativo, che avesse maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente nei dieci anni antecedenti l'evento, spetta la pensione indiretta.
- il coniuge;
- i figli minorenni;
- i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni che seguono corsi di studi purché non percepiscano redditi propri superiori agli importi stabiliti dalla legge;
- i figli frequentano corsi di studi universitari, fino al compimento della durata legale del corso stesso e comunque non oltre il 26° anno di età, purché non percepiscano redditi propri superiori agli importi stabiliti dalla legge;
- i figli maggiorenni totalmente inabili a proficuo lavoro a carico del richiedente la pensione, purché non percepiscano redditi propri superiori agli importi stabiliti dalla legge;
- in mancanza del coniuge e dei figli, al genitore (o ai genitori) inabile a proficuo lavoro e privo di redditi o con redditi inferiori alla metà dell’importo fissato dalla normativa.
Le percentuali di pensione sono:
• 60% al coniuge (in caso di divorzio spetta anche all’ex coniuge se in possesso dell’assegno di mantenimento e fino a nuove nozze; la percentuale è ripartita con provvedimento del Tribunale);
• 20% a ciascun figlio minorenne o maggiorenne inabile al lavoro.
La quota totale erogabile non può superare comunque il 100%.
In mancanza del coniuge o al suo decesso:
• 60% a un figlio minorenne o maggiorenne inabile al Lavoro;
• 80% a due figli minorenni o maggiorenni inabili al Lavoro;
• 100% a tre o più figli minorenni o maggiorenni inabili al Lavoro.
In mancanza del coniuge o dei figli la pensione spetta:
• nella misura del 50% al genitore inabile al lavoro purché privo di reddito o con redditi non superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento;
• nella misura del 60% a due genitori inabili al lavoro purché privi di reddito o con redditi non superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento.
Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso seguito e, comunque, non oltre il compimento del 21° o 26° anno di età nel caso si tratti, rispettivamente, di studi medi superiori o di studi universitari.
Le pensioni di reversibilità e quelle indirette decorrono dal primo giorno del mese successivo al decesso.
L'istituto del cumulo contributivo, già presente nell'ordinamento INPS dal 1 gennaio 2013, è stato esteso agli Enti di previdenza dei liberi professionisti dalla legge di bilancio 2017, con decorrenza 1 febbraio 2017.
Il cumulo consente di utilizzare gratuitamente i periodi contributivi accreditati presso più gestioni al fine di ottenere una unica pensione, composta di tante quote quante sono le gestioni interessate.
No.
Non si può affermare la convenienza di un istituto rispetto ad un altro in termini assoluti.
Ad esempio, la ricongiunzione può implicare un onere per l'interessato mentre totalizzazione e cumulo sono gratuiti. Tuttavia, totalizzazione e cumulo possono comportare requisiti di accesso al pensionamento più elevati.
La domanda di pensione in cumulo contributivo va presentata presso la gestione alla quale si è, ovvero si è stati, iscritti da ultimo. La richiesta va presentata nel periodo immediatamente precedente il raggiungimento dei requisiti pensionistici.
La totalizzazione è la possibilità di utilizzare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti, maturati presso l'Enpacl e altre gestioni previdenziali, per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità, a superstiti.
La totalizzazione, al contrario della ricongiunzione, è gratuita e non comporta l'effettivo spostamento dei contributi da una gestione previdenziale all'altra. Per il calcolo del trattamento pensionistico da totalizzazione si applica, di norma, il sistema di calcolo contributivo (introdotto dalla legge n. 335/1995, cd ‘Riforma Dini’) mentre nel caso di ricongiunzione si applica il metodo tipico della gestione previdenziale presso la quale sono stati accentrati i contributi.
La domanda di pensione in totalizzazione deve essere presentata alla gestione presso cui, da ultimo, si è o si è stati iscritti. A questa spetta l'onere di verificare che risultino maturati tutti i requisiti previsti per il riconoscimento del diritto a pensione.
La pensione totalizzata è pagata dall'Inps, restando ovviamente a carico di ciascuna gestione l'onere delle singole quote.
Per il riconoscimento della pensione in totalizzazione è necessario essere in regola con il pagamento dei contributi e non essere titolari di trattamento pensionistico autonomo in alcuna delle gestioni in cui si è stati iscritti.
La pensione di invalidità Enpacl, se definitiva, preclude il diritto a ottenere la pensione totalizzata.
Le prestazioni conseguibili con la totalizzazione sono:
- pensione di vecchiaia: i requisiti e la decorrenza sono riportati nella tabella A;
- pensione di anzianità: i requisiti e la decorrenza sono riportati nella tabella B;
- pensione di inabilità: con i requisiti e le decorrenze previste nella gestione di iscrizione al momento dell'evento inabilitante (1° giorno del mese successivo a quello di cancellazione della domanda) ;
- pensione indiretta ai superstiti: con i requisiti e le decorrenze previste nella gestione di iscrizione al momento del decesso dell'iscritto (1° giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa).
Tabella A
Maturazione requisiti | Età | Contributi (anni) | Finestra (dalla maturazione dei requisiti) |
---|---|---|---|
2021 | 66 | 20 | 18 mesi |
2022 | 66 | 20 | 18 mesi |
2023 | 66 | 20 | 18 mesi |
2024 | 66 | 20 | 18 mesi |
Tabella B
Maturazione requisiti | Contributi (anni) | Finestra (dalla maturazione dei requisiti) |
---|---|---|
2021 | 41 | 21 mesi |
2022 | 41 | 21 mesi |
2023 | 41 | 21 mesi |
2024 | 41 | 21 mesi |
Sì. La pensione totalizzata è di norma calcolata col sistema contributivo.
No, chi è già titolare di trattamento pensionistico non può effettuare la totalizzazione.