Integrativo
Minimo e aliquota
Gli iscritti agli Albi provinciali dei Consulenti del Lavoro devono applicare una maggiorazione percentuale pari al 4% su tutti i compensi relativi all'esercizio dell'attività professionale di Consulente del Lavoro. La maggiorazione del 4% deve essere applicata anche sui corrispettivi derivanti da attività svolte nel campo fiscale, tributario e contabile e su quelli derivanti dall'attività di amministratore, revisore o sindaco di società o enti.
La contribuzione integrativa deve essere riversata all'Ente indipendentemente dall'avvenuto pagamento da parte del cliente, nei confronti del quale il Consulente del Lavoro ha diritto di rivalsa.
Anche in assenza di volume d'affari o partita Iva è dovuto un contributo integrativo minimo, da rivalutare annualmente.
Consulta qui la misura e i limiti della contribuzione 2024
Associazioni o società tra professionisti
I Consulenti del Lavoro facenti parte di associazioni o società tra professionisti devono versare la maggiorazione del 4% per la quota di volume d'affari di competenza di ogni associato iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro.
Il professionista che assiste un CED dovrà applicare il 4% anche sulle fatture emesse per la sua prestazione verso il CED stesso.
Comunicazione obbligatoria annuale
Entro il 30 settembre 2024, tutti i Consulenti del Lavoro che risultino iscritti, anche per frazione d'anno all'Albo professionale, devono comunicare all'Ente, esclusivamente in via telematica, l'ammontare del reddito professionale e del volume d'affari ai fini IVA, conseguito e prodotto nell'anno precedente, nonché versare il contributo soggettivo (12% del reddito professionale, detratto il minimo) e il contributo integrativo.
La comunicazione deve essere comunque effettuata anche nei casi di assenza di partita IVA o di volume d'affari pari a zero. Il modello telematico è unico, diviso in apposite sezioni, per consentire un'agevole compilazione sia per coloro che svolgono l'attività in modo individuale sia per coloro che la svolgono in forma associata.
I Consulenti del Lavoro cancellati sono tenuti comunque, nell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la cancellazione, a rendere la comunicazione del volume di affari prodotto nell’anno in cui è intervenuta la cancellazione stessa. Infatti, costoro sono tenuti a versare all’Ente il relativo contributo integrativo, come precisato all’articolo 38, primo comma, del ‘Regolamento di previdenza e assistenza’, ferma la misura minima dello stesso.
Regime fiscale di vantaggio (ex art. 27 D. L. 98/2011) e Regime forfetario (L. 190/2014)
Si precisa che si è tenuti a versare l'importo del contributo integrativo del 4% calcolato sul "totale dei componenti positivi".
Adempimenti degli eredi
In caso di decesso del Consulente del Lavoro, i termini per la comunicazione obbligatoria annuale e il relativo versamento sono differiti di 6 mesi. Tali adempimenti devono essere eseguiti dagli eredi. In caso di presenza di più eredi, potrà essere delegato uno di essi.
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