Inabilità

Requisiti
E' riconosciuta all'iscritto che, a causa di malattia o infortunio, abbia subito la perdita totale e permanente della capacità all'esercizio della professione, sempre che sussistano i seguenti ulteriori requisiti:

1) la domanda di pensione sia presentata in costanza di iscrizione all'Ente, accedendo alla propria area riservata dove è presente l’apposita modulistica editabile on line;
2) l'iscritto abbia almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione. Se l'inabilità è causata da infortunio, si prescinde da tale requisito;
3) la totale e permanente inabilità si sia verificata dopo l'iscrizione all'Ente.

La pensione può essere erogata solo in presenza di regolarità contributiva.

In caso di rateazione dei debiti contributivi, la regolarità si determina con il versamento dell'ultima rata.

 

Decorrenza
La pensione decorre dal mese successivo a quello di cancellazione dall'Albo dei Consulenti del Lavoro. La cancellazione deve intervenire, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla notifica da parte dell'Ente del riconoscimento del diritto a pensione.

In caso di reiscrizione all'Albo professionale la pensione è revocata.

 

Accertamento sanitario 
L'accertamento delle condizioni di inabilità è effettuato da un'apposita Commissione composta da tre sanitari di fiducia dell'Ente. Le visite mediche si svolgono normalmente a Roma tranne i casi in cui, per comprovati motivi, sono eseguite presso il domicilio del richiedente.

 

Calcolo della pensione
L'entità della pensione di inabilità è determinata con le stesse modalità previste per quella di vecchiaia.

La misura della pensione di inabilità è pari ad almeno 5 volte l'importo del  contributo soggettivo minimo in vigore nell'anno di presentazione della domanda.

 

Revisione della pensione
Entro i dieci anni successivi al pensionamento, e comunque entro il 75° anno di età, l'Ente può verificare in qualsiasi momento la permanenza delle condizioni di inabilità.

 

Rivalutazione delle pensioni
Gli importi di tutte le pensioni erogate sono rivalutati annualmente in base alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica.