FAQ - Contributi
Tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all'Albo professionale, devono comunicare all'Ente esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre 2024, l'ammontare dei compensi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA nonché il reddito professionale prodotti nell'anno 2023.
La dichiarazione obbligatoria annuale deve essere resa esclusivamente in via telematica. Per farlo, occorre accedere ai servizi "Enpacl online". ATTENZIONE: l'accesso ai servizi on line dell’Ente è attualmente consentito tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) e la carta Nazionale dei Servizi (CNS).
La causa potrebbe essere:
- L'errore 'numero 23' indica che le credenziali SPID che si stanno utilizzando sono state sospese dall'utente o revocate/bloccate dal fornitore SPID; soluzione contattare il fornitore SPID;
- Errore dovuto alla capienza della cache dei file temporanei; soluzione svuotare e pulire la cache dal proprio browser di navigazione;
- Errore accesso generico; soluzione verificareche il codice fiscale utilizzato per lo SPID sia il medesimo presente in anagrafica sui servizi Enpacl online;
Completata la compilazione della dichiarazione, il sistema consente di scegliere se pagare il contributo soggettivo e quello integrativo in unica soluzione o da due a quattro rate di pari importo. Successivamente, occorre procedere al versamento del dovuto, come da modalità prescelta.
Dal 1° gennaio 2020 non sono più utilizzati i bollettini M.Av.. L’Ente mette a disposizione degli iscritti il sistema di pagamento elettronico ‘pagoPA’, che assicura certezza e automazione della riscossione, semplificazione e digitalizzazione dei servizi. Il pagamento dell’avviso può essere effettuato nell’area riservata di Enpacl on line oppure attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:
- le agenzie della banca, utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)
- gli sportelli ATM abilitati delle banche;
- i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5;
- gli Uffici postali.
Si, per i pagamenti è possibile utilizzare anche il Modello F24.
ATTENZIONE
Per l’utilizzo dell’F24 le raccomandiamo la compilazione completa e corretta di tutti i campi riportati come nel modello generato. Una compilazione imprecisa non consente l’abbinamento del pagamento alla rata che intende versare.
Non deve utilizzare gli F24 generati per anni precedenti.
Il contributo di maternità, di cui al D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, è dovuto da tutti gli iscritti all'Enpacl.
Tutti gli iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro, iscritti all'Ente, compresi i pensionati, sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo soggettivo.
Il contributo soggettivo è pari al 12% del reddito professionale prodotto in forma individuale o associata nell'anno precedente. È comunque dovuto un contributo soggettivo minimo.
E' quello derivante dall'espletamento dell'attività professionale, indicato all'apposito rigo della dichiarazione fiscale.
No. Il Regolamento di previdenza e assistenza non prevede la riduzione del contributo soggettivo nei casi di iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Il contributo soggettivo è rapportato a mese in relazione al periodo di effettiva iscrizione nell'anno solare.
Il Regolamento stabilisce che il pagamento in ritardo del contributo soggettivo, entro novanta giorni dalla scadenza, comporta il versamento di una sanzione pari al Tasso ufficiale di riferimento, incrementato di 3 punti percentuali, da calcolarsi dalla data di scadenza al giorno del versamento. La sanzione comunque non può essere inferiore a € 5,00.
Se il pagamento è effettuato invece oltre il novantesimo giorno dalla scadenza, il professionista è tenuto a versare una sanzione pari al Tasso ufficiale di riferimento, aumentato di 6 punti percentuali, da calcolarsi dalla data di scadenza al giorno del versamento. La sanzione comunque non può essere inferiore a € 20,00.
La sanzione non può, in ogni caso, essere superiore al quaranta per cento della quota capitale. Dopo il raggiungimento della sanzione massima prevista, si applicano gli interessi di mora.
Il mancato pagamento della contribuzione comporta l'assoggettamento alle procedure di recupero mediante decreto ingiuntivo ed alla eventuale fase di esecuzione forzata. Il Consulente del Lavoro sarà tenuto quindi a versare, oltre alle sanzioni, anche le spese legali.
Il ritardo nel versamento della rata della contribuzione soggettiva o integrativa comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 50 del Regolamento di previdenza e assistenza.
È una maggiorazione pari al 4% che tutti gli iscritti agli Albi provinciali dei Consulenti del Lavoro, anche se non iscritti all'Enpacl, devono applicare sui compensi relativi all'esercizio dell'attività professionale. E' dovuto, comunque, un contributo integrativo minimo.
Il contributo integrativo è dovuto indipendentemente dall'avvenuto pagamento da parte del cliente, verso il quale c'è diritto di rivalsa.
Gli iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro, anche se non iscritti all'Enpacl, devono comunicare all'Ente l'ammontare del volume d'affari ai fini IVA prodotto nell'anno precedente. La comunicazione deve essere resa coloro che svolgono l'attività:
- in forma individuale;
- in associazione o società tra professionisti.
La comunicazione deve essere comunque effettuata anche in caso di mancanza di partita IVA o di volume d'affari pari a zero.
I Consulenti del Lavoro cancellati sono tenuti a versare la contribuzione integrativa nell’anno successivo alla cancellazione.
Le sanzioni applicabili con riferimento alla omessa, ritardata o non veritiera comunicazione obbligatoria sono le seguenti.
Al Consulente del Lavoro che:
- omette l'invio della comunicazione si applica una sanzione di importo fisso di € 200,00. La comunicazione è obbligatoria anche in assenza di partita IVA o di volume d'affari;
- provvede all'invio della comunicazione obbligatoria in presenza di un reddito e di volume di affari uguale a zero entro 90 giorni dalla scadenza del termine, non si applica la sanzione di cui al punto precedente;
- provvede all'invio della comunicazione obbligatoria entro 90 giorni dalla scadenza del termine, in presenza di un reddito o di volume di affari maggiore di zero, si applica la sanzione ridotta di € 40,00;
- ottemperi all'obbligo della comunicazione oltre i 90 giorni dalla scadenza si applica in ogni caso la sanzione fissa di € 200,00.
Il Consulente del Lavoro che provvede al pagamento del contributo integrativo entro i 90 giorni successivi alla scadenza è tenuto a versare, oltre al contributo dovuto, una sanzione pari al Tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per tempo, incrementato di 3 punti percentuali da calcolarsi dalla data di scadenza al giorno del versamento. La sanzione comunque non può essere inferiore a € 5,00.
Nel caso in cui il pagamento venga effettuato oltre il 90° giorno dalla scadenza è tenuto a versare, oltre il contributo dovuto, una sanzione pari al Tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per tempo, aumentato di 6 punti percentuali da calcolarsi dalla data di scadenza al giorno del versamento. La sanzione comunque non può essere inferiore a 20 euro.
La sanzione non potrà, in alcun caso, essere superiore al 40 per cento della quota capitale.
Al raggiungimento della sanzione massima prevista si applicano gli interessi di mora.
La risposta è negativa, la contribuzione integrativa non può essere trasferita. Tuttavia, dal 1 gennaio 2020, il Consulente del Lavoro ha facoltà di chiedere l’ammissione al versamento della contribuzione volontaria, utile ai fini della maturazione dei requisiti di accesso al trattamento di vecchiaia. Ciò consentirà di utilizzare ai fini pensionistici parte del contributo integrativo versato.
E' possibile riscattare, in tutto o in parte:
- il periodo di praticantato, non superiore al periodo previsto dalla legge tempo per tempo, in 60 rate mensili;
- il periodo legale per il conseguimento del titolo universitario che permette l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, in 120 rate mensili;
- il servizio militare, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, entro il limite di due anni, in 60 rate mensili.
Sui pagamenti rateali non sono dovuti interessi.
I periodi contributivi da riscattare non devono essere coincidenti con altri maturati presso l'ENPACL o presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
No, non esiste alcun termine. Tuttavia, è consigliabile presentarla prima possibile se si tratta di riscattare anni sino al 2012.
Per i periodi fino all'anno 2012: l'onere è pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo da riscattare, calcolato sulla base delle tabelle di coefficienti previste dalla legge n. 45/1990, in vigore al momento della domanda di riscatto.
Per i periodi dal 2013: l’onere è pari al contributo soggettivo minimo in vigore nell’anno della domanda.
Tutti i trattamenti pensionistici sono liquidati a condizione che sia preventivamente eseguito il pagamento integrale dell'onere residuo in unica soluzione.
Sì. L’onere di riscatto è deducibile dal reddito, senza alcun limite.
La ricongiunzione consente al professionista che è stato iscritto ad altre forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, autonomi o per liberi professionisti, di accentrare presso un unico Ente o Istituto tutti i periodi contribuitivi precedentemente versati, per maturare un'unica pensione. La ricongiunzione può essere esercitata trasferendo i contributi da altro Ente all'Enpacl (ricongiunzione in entrata) o trasferendo i contributi Enpacl ad altro Ente (ricongiunzione in uscita).
Per ricongiungere i periodi di contribuzione bisogna inoltrare all'Ente nel quale si è iscritti apposita domanda che deve riguardare tutti i periodi contributivi maturati, nessuno escluso.
Il costo della ricongiunzione è dato dalla differenza tra la riserva matematica calcolata dall'Ente accentrante e il montante contributivo maturato presso altri Istituti. In Enpacl on Line è disponibile il simulatore per calcolare la riserva matematica.
Non ha alcun costo. La ricongiunzione si perfeziona con il solo trasferimento dei contributi.
La ricongiunzione deve riguardare tutti i periodi contributivi maturati, compresi quelli coincidenti.
I periodi assicurativi non coincidenti si sommano a quelli maturati presso l'Ente accentrante, incrementando l'anzianità contributiva totale.
I periodi assicurativi coincidenti, invece, sono utili per l'eventuale integrazione dei contributi ridotti versati ovvero per aumentare il montante, se relativi ad anni successivi al 2012.
Sì, è possibile rinunciare. Allo stesso modo, anche il mancato pagamento, entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell'Ente, dell'intero onere della ricongiunzione o delle prime 3 rate è considerato come rinuncia alla ricongiunzione.
Dall’anno 2020 la contribuzione trasferita a seguito di ricongiunzione ex legge 5/3/1990 n. 45, per la parte eccedente la riserva matematica sarà aggiunta al montante contributivo individuale. Tale eccedenza sarà valida quindi ai fini della misura ma non del diritto alla pensione.
Dal 2020 è prevista in ENPACL la possibilità di optare per la ricongiunzione gratuita. Riguarda la contribuzione versata in epoca antecedente il 1° gennaio 2013 presso altre gestioni obbligatorie. I contributi che vengono trasferiti all’Enpacl sono acquisiti a montante individuale e computati ai fini pensionistici con il metodo contributivo. Tali contributi verranno considerati dall’Ente validi ai fini della misura ma non del diritto alla pensione (ossia non aggiungono annualità all’anzianità contributiva).
Certo. Si può pagare in un numero di rate mensili pari alla metà del periodo oggetto della ricongiunzione. In caso di accesso a pensione, le rate rimanenti sono trattenute dalla pensione.
Sì, purché la domanda sia presentata entro 2 anni dall'evento.
L’onere è completamente deducibile dal reddito.
E' una forma di contribuzione ulteriore rispetto alla contribuzione soggettiva, da versare su base volontaria, attraverso la quale è possibile ottenere la liquidazione di una pensione aggiuntiva a quella di base.
Tutti gli iscritti all’Ente, ivi compresi i titolari di trattamento di pensione, possono effettuare il versamento di contributo facoltativo aggiuntivo,
Sono duplici. Da subito, si ha un vantaggio fiscale, perché il contributo aggiuntivo versato è integralmente deducibile dal reddito, senza alcun tetto massimo. Al momento del pensionamento si ha un vantaggio previdenziale, perché si ha diritto ad una pensione aggiuntiva che si somma a quella di ase.
Il contributo facoltativo aggiuntivo è regolamentato dall'articolo 10 dello Statuto dell'Ente e dagli articoli 22 e 48 del Regolamento di previdenza e assistenza.
La misura del contributo aggiuntivo è pari a euro 500 o multipli (1.000, 1.500, 2.000, etc.).
No. Il versamento è effettuato a discrezione dell'iscritto, che decide ogni anno se effettuare il versamento del contributo facoltativo aggiuntivo nonché la relativa misura che, pertanto, può cambiare da anno ad anno.
In ogni momento dell’anno, discrezione dell’interessato. ll contributo deve essere versato tramite ‘pago PA’ ovvero a mezzo modello F24.
Assolutamente nessuna. Agli iscritti non vengono addebitate, al contrario dei versamenti per la previdenza integrativa e complementare, né spese in percentuale sui contributi versati, né costi per la trasformazione della rendita in capitale, né spese di gestione.
Al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata o inabilità, all'iscritto viene liquidata d'ufficio, con la stessa decorrenza, una pensione aggiuntiva calcolata sui versamenti ulteriori effettuati oltre la contribuzione soggettiva ordinaria.
No. Si tratta di versamenti finalizzati esclusivamente ad ottenere una maggior quota di pensione aggiuntiva, erogata mensilmente, al pari della pensione di base.
Si, alle medesime condizioni e nella misura della pensione base.
Se i superstiti hanno diritto alla pensione indiretta, si vedranno liquidare dall'Ente anche la quota derivante dai versamenti per modularità.
L'iscrizione all'Enpacl avviene in modo automatico, in conseguenza della notifica all'Ente dell'avvenuta iscrizione all'Albo Provinciale.
Si, l'iscrizione all'Enpacl è obbligatoria per tutti gli iscritti all'Albo provinciale dei Consulenti del Lavoro, ad eccezione di coloro che optano per altro Ente di previdenza obbligatoria per liberi professionisti.
Si, se il richiedente ha maturato presso l'Enpacl almeno 2 anni di contribuzione, anche non continuativa. I versamenti volontari sono validi solo ai fini del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Sì. Tutti gli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro sono obbligatoriamente iscritti all'ENPACL, anche se iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in quanto lavoratori dipendenti. Sono tenuti al versamento dei contributi in misura intera.
La cancellazione dall'Ente viene adottata d’ufficio, a seguito di notifica di cancellazione da parte dell'Albo dei Consulenti del Lavoro di appartenenza.
In alternativa, perdurando l'iscrizione all'Albo, la cancellazione dall'Ente può essere richiesta o disposta in caso di opzione a favore di altro Ente di previdenza obbligatoria per liberi professionisti.
Il contributo soggettivo deve essere corrisposto indipendentemente dall'esercizio o meno dell'attività professionale. Non è possibile sospendere il versamento dei contributi.
Per comunicare variazioni dell'indirizzo di residenza o studio professionale, di recapito postale, numero di telefono, fax, email ecc., si può utilizzare la scheda riepilogativa presente nei Servizi on line, riportante tutti i dati anagrafici presenti negli archivi dell'Ente.
L'Ente eroga pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata, inabilità, invalidità, di reversibilità, indirette nonché trattamenti pensionistici in totalizzazione e in cumulo.
Lo Statuto ed il Regolamento di previdenza e assistenza dell'Enpacl contemplano inoltre prestazioni diverse dai trattamenti pensionistici in questione: indennità di maternità e provvidenze straordinarie.
E’ un’area riservata per i Consulenti del Lavoro: un contenitore telematico gratuito messo a disposizione degli iscritti che possono in tal modo usufruire di numerosi servizi 24 ore su 24.
Attraverso i servizi Enpacl on line è possibile compilare annualmente la dichiarazione obbligatoria dei compensi senza errori e/o omissioni. Oltre a determinare l’ammontare della contribuzione soggettiva ed integrativa dovuta, si possono scegliere le modalità di pagamento e versare i contributi.
E’ possibile, altresì, visualizzare il proprio estratto conto contributivo, prendendo visione dei dati anagrafici e di quelli contributivi.
Enpacl On Line consente, inoltre, di simulare la decorrenza e il calcolo delle prestazioni future. Ciascuno, infatti, in modo personalizzato, può determinare la decorrenza e l’importo della propria futura pensione, comprendendo nel conteggio anche la contribuzione soggettiva, integrativa, volontaria e facoltativa che si presume di versare negli anni a venire.
Inoltre, attraverso la simulazione del costo della ricongiunzione e dei riscatti di laurea, praticantato e servizio militare, si può effettuare il calcolo della riserva matematica e determinarne il relativo onere.
Enpacl on line consente di simulare la decorrenza e il calcolo delle prestazioni future. Ciascuno, infatti, in modo personalizzato, può determinare la decorrenza e l’importo della propria futura pensione, comprendendo nel conteggio anche la contribuzione soggettiva, integrativa, volontaria e facoltativa che presume di versare negli anni a venire.
Inoltre, attraverso la simulazione del costo della ricongiunzione e dei riscatti di laurea, praticantato e servizio militare, è possibile effettuare il calcolo della riserva matematica e determinarne il relativo costo.
L'accesso ai servizi Enpacl online è consentito solo attraverso credenziali SPID, CIE o CNS.
Di conseguenza non è più abilitato l’utilizzo delle credenziali rilasciate precedentemente.
Si invitano gli utenti che ne siano sprovvisti a chiedere il rilascio dello SPID.
No, dal 01/10/2021 non sarà più possibile effettuare l’accesso al portale Enpacl online con le credenziali precedentemente utilizzate. L’accesso avverrà solo tramite identità digitale.
No, non sarà necessario fare una nuova registrazione. Infatti, accedendo tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS) la precedente utenza verrà convertita automaticamente senza perdita di informazioni e dati.
E' importante verificare che il codice fiscale dell'utenza SPID sia il medesimo della propria posizione anagrafica all'interno dei servizi Enpacl online.
Il “Cassetto previdenziale”, posizionato sulla destra della schermata, raccoglie alcuni documenti quali le domande prodotte, i CU e le lettere ISTAT.
Dal 3 giugno 2014, a seguito di apposita convenzione sottoscritta con l'Agenzia delle Entrate, i Consulenti del Lavoro possono pagare i contributi obbligatori tramite il Modello F24 ordinario. La funzione fornisce i dati necessari alla relativa compilazione. Se titolare di Enpacl Card, è possibile effettuare il pagamento con Modello F24 direttamente on line.
ATTENZIONE
Per l’utilizzo dell’F24 le raccomandiamo la compilazione completa e corretta di tutti i campi riportati come nel modello generato. Una compilazione imprecisa non consente l’abbinamento del pagamento alla rata che intende versare.
Non deve utilizzare gli F24 generati per anni precedenti.
In fase di scelta pagamento è possibile optare per il modello F24 ordinario. Il sistema produce un modello precompilato. In possesso della Enpacl Card, è possibile effettuare il pagamento online del Modello F24.
ATTENZIONE
Per l’utilizzo dell’F24 le raccomandiamo la compilazione completa e corretta di tutti i campi riportati come nel modello generato. Una compilazione imprecisa non consente l’abbinamento del pagamento alla rata che intende versare.
Non deve utilizzare gli F24 generati per anni precedenti.
L’ENPACL mette a disposizione degli iscritti il sistema di pagamento elettronico PagoPA, che assicura certezza e automazione della riscossione, riduzione dei costi, semplificazione e digitalizzazione dei servizi. Il pagamento dell’avviso di pagamento può essere effettuato nell’area riservata di Enpacl on line oppure attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:
- Presso le agenzie della banca
- Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)
- Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche;
- Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5;
- Presso gli Uffici postali.
È possibile avvalersi, in alternativa, del modello F24 ordinario (utilizzare il modello precompilato prodotto in fase di scelta pagamento). I possessori della Enpacl Card possono effettuare il pagamento online del Modello F24.
Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.L. n. 76/2020, l'accesso ai servizi Enpacl online è consentito solo attraverso credenziali SPID, CIE o CNS.
Se non ricordi la password della tua identità digitale, ti invitiamo a contattare l’assistenza dedicata del provider che ha rilasciato le credenziali.
La causa potrebbe essere:
- L'errore 'numero 23' indica che le credenziali SPID che si stanno utilizzando sono state sospese dall'utente o revocate/bloccate dal fornitore SPID: soluzione contattare il fornitore SPID;
- Errore dovuto alla capienza della cache dei fiel temporanei: soluzione svuotare e pulire la cache dal proprio browser di navigazione;
- Errore accesso generico: soluzione verficare che il codice fiscale utilizzato per SPID sia il medesimo presente in anagrafica sui servizi Enpacl online;
Enpacl on line consente di simulare la decorrenza e il calcolo delle prestazioni future. Ciascuno, infatti, in modo personalizzato, può determinare la decorrenza e l’importo della propria futura pensione, comprendendo nel conteggio anche la contribuzione soggettiva, integrativa, volontaria e facoltativa che presume di versare negli anni a venire.
Inoltre, attraverso la simulazione del costo della ricongiunzione e dei riscatti di laurea, praticantato e servizio militare, è possibile effettuare il calcolo della riserva matematica e determinarne il relativo costo.
La procedura è molto semplice. Per aggiornare i dati anagrafici si può accedere all’area riservata presente nei servizi "Enpacl on line" e cliccare sull’icona di accesso rapido “Profilo”, posizionata sulla destra della schermata.
È possibile ottenerla in tempo reale. Accedi ai servizi Enpacl on line ed entra nell’area riservata.
Dal menu "Pagamenti" seleziona "Attestazioni pagamenti" e scegli l'anno di contribuzione.
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