FAQ - Contributi
La ricongiunzione consente al professionista che è stato iscritto ad altre forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, autonomi o per liberi professionisti, di accentrare presso un unico Ente o Istituto tutti i periodi contribuitivi precedentemente versati, per maturare un'unica pensione. La ricongiunzione può essere esercitata trasferendo i contributi da altro Ente all'Enpacl (ricongiunzione in entrata) o trasferendo i contributi Enpacl ad altro Ente (ricongiunzione in uscita).
Per ricongiungere i periodi di contribuzione bisogna inoltrare all'Ente nel quale si è iscritti apposita domanda che deve riguardare tutti i periodi contributivi maturati, nessuno escluso.
Il costo della ricongiunzione è dato dalla differenza tra la riserva matematica calcolata dall'Ente accentrante e il montante contributivo maturato presso altri Istituti. In Enpacl on Line è disponibile il simulatore per calcolare la riserva matematica.
Non ha alcun costo. La ricongiunzione si perfeziona con il solo trasferimento dei contributi.
La ricongiunzione deve riguardare tutti i periodi contributivi maturati, compresi quelli coincidenti.
I periodi assicurativi non coincidenti si sommano a quelli maturati presso l'Ente accentrante, incrementando l'anzianità contributiva totale.
I periodi assicurativi coincidenti, invece, sono utili per l'eventuale integrazione dei contributi ridotti versati ovvero per aumentare il montante, se relativi ad anni successivi al 2012.
Sì, è possibile rinunciare. Allo stesso modo, anche il mancato pagamento, entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell'Ente, dell'intero onere della ricongiunzione o delle prime 3 rate è considerato come rinuncia alla ricongiunzione.
Dall’anno 2020 la contribuzione trasferita a seguito di ricongiunzione ex legge 5/3/1990 n. 45, per la parte eccedente la riserva matematica sarà aggiunta al montante contributivo individuale. Tale eccedenza sarà valida quindi ai fini della misura ma non del diritto alla pensione.
Dal 2020 è prevista in ENPACL la possibilità di optare per la ricongiunzione gratuita. Riguarda la contribuzione versata in epoca antecedente il 1° gennaio 2013 presso altre gestioni obbligatorie. I contributi che vengono trasferiti all’Enpacl sono acquisiti a montante individuale e computati ai fini pensionistici con il metodo contributivo. Tali contributi verranno considerati dall’Ente validi ai fini della misura ma non del diritto alla pensione (ossia non aggiungono annualità all’anzianità contributiva).
Certo. Si può pagare in un numero di rate mensili pari alla metà del periodo oggetto della ricongiunzione. In caso di accesso a pensione, le rate rimanenti sono trattenute dalla pensione.
Sì, purché la domanda sia presentata entro 2 anni dall'evento.
L’onere è completamente deducibile dal reddito.